Articolo 22, comma 1, lettera a – Articolo 22 , comma 2, 3 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.
NON ESISTO ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI
Pubblicazione ai sensi del ‘art. 22, c. 1, lett. a), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013: Enti pubblici vigilati.
In questa sezione l’ente pubblica e aggiorna annualmente:
- l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita’ svolte in favore dell’amministrazione o delle attivita’ di servizio pubblico affidate;
- i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.
- i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.
- i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico.
NON ESISTONO ENTI PUBBLICI VIGILATI
Avviso di svolgimento di prova selettiva di esame in merito al bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la costituzione di una graduatoria, utile all’assunzione a part-time e determinato, di istruttori di polizia municipale (ex Cat. C).